La compensazione dei crediti da bonus edilizi è stata un’importante opportunità per contribuire alla gestione delle tasse. Tuttavia, con la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e il Decreto Superbonus (D.L. 39/2024), ci sono significative modifiche alle modalità di compensazione. A partire dal 1° luglio 2024, entra in vigore un divieto di compensazione che potrebbe impattare molti contribuenti. Scopriamo insieme cosa cambia e come affrontare al meglio queste novità.
Indice dei contenuti
Nuove disposizioni per la compensazione
Stop alla compensazione per debiti superiori a 100.000 euro
Dal 1° luglio 2024, non sarà più possibile compensare i crediti da bonus edilizi con debiti erariali per importi superiori a 100.000 euro, se i termini di pagamento sono scaduti e non ci sono provvedimenti di sospensione in atto. Questa misura mira a garantire una maggiore equità fiscale e a prevenire abusi nel sistema di compensazione.
Sospensione della compensazione per debiti superiori a 10.000 euro
Dal 30 marzo 2024, in presenza di cartelle di pagamento per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione in F24 è sospesa fino a quando non vengono pagati i ruoli e carichi emessi nei confronti del debitore. Questa misura è pensata per incentivare il pagamento tempestivo dei debiti fiscali.
Esclusione della compensazione orizzontale
La compensazione “orizzontale”, ovvero tra crediti e debiti di enti diversi, è vietata in presenza di debiti per importi superiori a 100.000 euro. Questo divieto interessa tutti gli acquirenti di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, creando un ulteriore livello di controllo sulle operazioni di compensazione.
Come funziona la compensazione dei crediti da bonus edilizi
Utilizzo dei crediti in compensazione
I crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi possono essere utilizzati per pagare una vasta gamma di imposte e contributi, tra cui:
- Imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte
- IVA
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA
- IRAP
- IMU
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Premi assicurativi contro infortuni e malattie professionali
- Tasse sulle concessioni governative e scolastiche
Questa ampia possibilità di utilizzo ha reso la compensazione uno strumento molto apprezzato dai contribuenti.
Normativa di riferimento
L’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 disciplina l’istituto della compensazione, permettendo ai contribuenti di compensare i propri debiti fiscali con i crediti d’imposta. Il Decreto Cessioni (D.L. 11/2023) ha esteso la possibilità di compensazione tra crediti e debiti di enti diversi, nota come “compensazione orizzontale”.
Crediti edilizi ammessi alla compensazione
La compensazione può essere applicata ai crediti derivanti da vari bonus edilizi, tra cui:
- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Misure antisismiche
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche
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Dettagli operativi e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Circolare 16/E del 28 giugno 2024
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/E del 28 giugno 2024, ha fornito dettagli operativi su come gestire la nuova normativa. Tra i punti chiave ci sono:
- Somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro
- Crediti esclusi dalla compensazione orizzontale
- Ripristino della facoltà di compensazione una volta che l’importo dei carichi è ridotto sotto i 100.000 euro
Crediti per i quali è esclusa la compensazione
Sono esclusi dalla possibilità di compensazione i crediti relativi a:
- Imposte erariali
- Attività di ricerca e sviluppo
- Investimenti nel Mezzogiorno
- Acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0)
- Bonus edilizi
Il divieto si applica solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati alla riscossione.
Ripristino della facoltà di compensazione
Il divieto di compensazione viene meno quando l’importo complessivo dei carichi affidati è ridotto a meno di 100.000 euro attraverso:
- Sospensione giudiziale o amministrativa
- Rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
- Pagamento delle somme dovute
Utilizzo dei servizi telematici
Dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti unitari con utilizzo di crediti in compensazione devono essere effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo include anche la compensazione “verticale”, che riguarda lo stesso tributo.
Considerazioni finali
Impatti della nuova normativa
Le nuove disposizioni sulla compensazione dei crediti da bonus edilizi mirano a garantire una maggiore trasparenza e a prevenire abusi nel sistema fiscale. Tuttavia, potrebbero rappresentare una sfida per i contribuenti con debiti erariali elevati.
Strumenti per la gestione dei crediti
Per una gestione corretta dei crediti da bonus edilizi, si consiglia l’uso di applicazioni online che offrono periodi di prova gratuita e possono aiutare a tenere traccia dei crediti e dei debiti in modo efficiente.
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