Bonus edilizi e superbonus: guida alla comunicazione dei crediti inutilizzati

A partire dal 1° dicembre 2023, è entrato in vigore l’obbligo per i contribuenti di comunicare all’Agenzia delle Entrate i crediti non utilizzati derivanti dai bonus edilizi e dal superbonus. Questa nuova disposizione, introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto Legge n. 104/2023, impone ai diretti interessati di adempiere a questa formalità mediante uno specifico servizio disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti.

L’obbligo di comunicazione riguarda l’ultimo cessionario, indipendentemente dalla scelta di cedere il credito o optare per lo sconto in fattura. Le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2023 e la successiva FAQ del medesimo giorno dettagliano il processo da seguire.

Comunicazione dei crediti inutilizzabili

La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una procedura avviata con il Decreto Legge n. 104/2023 e ufficialmente attivata il 1° dicembre 2023, come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023.

Le procedure da seguire

I contribuenti devono seguire due diverse procedure a seconda della tracciabilità dei crediti:

  1. Crediti Tracciabili: Questi crediti sono dotati di un codice identificativo, come stabilito dal comma 1-quater del Decreto Legge n. 34/2020. Nella comunicazione, è necessario inserire il protocollo telematico attribuito alla prima cessione del credito o allo sconto in fattura, insieme a una o più rate annuali dei crediti non utilizzati.
  2. Crediti Non Tracciabili: In questo caso, il contribuente deve indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito relativo alla comunicazione di prima cessione o sconto in fattura. La comunicazione è accettata solo se il cessionario dispone ancora di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa rata annuale. In entrambi i casi, è obbligatorio specificare la data in cui l’ultimo cessionario ha appreso dell’evento che ha reso inutilizzabile il credito.

L’obbligo di comunicazione

L’articolo 25 della legge di conversione del Decreto Omnibus (Legge 136/2023) impone ai contribuenti di comunicare i crediti non utilizzabili del superbonus entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito d’imposta. La mancata comunicazione comporta una sanzione di 100 euro. Questo obbligo si applica a partire dal 1° dicembre 2023, ma nel caso in cui l’evento sia avvenuto prima di questa data, la comunicazione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.

I crediti oggetto della comunicazione

La comunicazione riguarda i crediti del superbonus e dei bonus edilizi che sono stati ceduti e risultano non più utilizzabili. Non devono essere comunicati i crediti scaduti per termini di fruizione. Inoltre, sono inclusi nella comunicazione i crediti relativi a bonus casa, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica e bonus barriere.

Crediti d’imposta sottoposti a sequestro

Va sottolineato che i crediti d’imposta sottoposti a sequestro non rientrano nell’obbligo di comunicazione, poiché l’Agenzia delle Entrate è già in possesso di queste informazioni. Nel caso di sequestro, l’Autorità giudiziaria comunica direttamente all’Amministrazione finanziaria, che sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti, eliminandoli dal cassetto fiscale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate richiede la comunicazione per i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali, inibendone l’utilizzo.

In sintesi, a partire dal 1° dicembre 2023, è obbligatorio comunicare tramite la Piattaforma di cessione dei crediti quelli non più utilizzabili, ad eccezione dei crediti sottoposti a sequestro, che sono già noti all’Agenzia delle Entrate.

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