Sismabonus 110%: sconto e cessione confermati, ma con alcune differenze

Il panorama normativo italiano relativo al Sismabonus 110% è in continua evoluzione, e il Decreto 212/2023 ha recentemente portato alcune modifiche significative. In questo articolo, esploreremo le novità introdotte dal decreto, con particolare attenzione alle differenze tra immobili danneggiati e non.

Il Superbonus 110% per la ricostruzione

L’art. 119 del decreto Rilancio ha istituito il Superbonus al 110%, un’opportunità unica per la riparazione degli immobili danneggiati dai terremoti. La validità di questa agevolazione è stata estesa fino al 31 dicembre 2025 per i Comuni in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza dal 1° aprile 2009. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per usufruire di tale beneficio, è essenziale dimostrare il nesso causale tra il terremoto e la lesione strutturale dell’immobile.

Conferme importanti

Attraverso una nota pubblicata dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, è stato confermato che sconto in fattura e cessione del credito saranno ancora applicabili per chi sostenesse spese relative a interventi di ricostruzione post sismica entro il 31 dicembre 2025. Questa conferma si estende agli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

Restrizioni introdotte dal decreto 212/2023

Il Decreto 212/2023 ha introdotto alcune restrizioni, ma è cruciale sottolineare che queste non influenzano la ricostruzione degli edifici lesionati. Piuttosto, il decreto si concentra su altri interventi, annullando l’ampliamento delle deroghe al blocco delle opzioni previsto dal decreto 11/2023.

Cambiano le regole

Nel corso dell’esame parlamentare, è emersa la limitazione delle deroghe precedentemente estese anche ai Comuni al di fuori dei crateri sismici. Tuttavia, il nuovo decreto salva solo gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sono già state depositate le pratiche edilizie prima dell’entrata in vigore del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2023.

La scadenza da tenere presente

È fondamentale notare che la pratica edilizia deve risultare presentata entro il 29 dicembre 2023 per poter godere di sconto in fattura o cessione del credito. Il governo ha motivato questa decisione sottolineando la necessità di limitare la deroga agli interventi per i quali si sia effettivamente prodotta una legittima aspettativa di utilizzo della deroga stessa.

Le opzioni ancora ammesse nel 2024

Nel corso del 2024, l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito rimane valida nei seguenti casi:

  1. All’interno dei crateri sismici per tutti gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati.
  2. Nelle zone sismiche 1,2,3 al di fuori dei crateri, per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con richiesta del titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore del decreto.

Il futuro del decreto 212/2023

Attualmente, il Decreto 212/2023 è in attesa di essere esaminato dalla Commissione finanze della Camera. L’esame non è ancora iniziato, e la definitiva conversione in legge è prevista entro il 28 febbraio 2024.

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