Il Superbonus 110% ha permesso a molti italiani di ristrutturare appartamenti ed edifici datati e poco efficienti dal punto di vista energetico. Per evitare intenti speculativi, cioè compravendite ad un prezzo maggiorato, il governo ha stabilito una extra tassa. Si tratta di una tassazione aggiuntiva sulla plusvalenza ottenuta dalla vendita di un immobile da poco ristrutturato sfruttando le agevolazioni fiscali del Superobonus.
L’extra tassa sul Superbonus è entrata in vigore dal 1°gennaio 2024 ed è pari al 26% in caso di immobili ristrutturati grazie all’agevolazione fiscale e venduti entro 10 anni dalla fine dei lavori di rinnovo.
Come anticipato, l’extra tassa al 26% si applica sulla plusvalenza ottenuta dalla vendita, salvo alcune eccezioni. Ecco di seguito i dettagli su questa tassa e quando non si applica.
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Superbonus 110%, cos’è l’extra tassa e come si calcola
L’extra tassa Superbonus è un meccanismo introdotto a partire dal 2024 che prevede l’indeducibilità dei costi di ristrutturazione per chi vende l’immobile ristrutturato prima che siano trascorsi 10 anni dalla fine dei lavori; la percentuale scende al 50% se sono trascorsi 5 anni.
Ulteriori dettagli sulla extra tassa Superbonus si trovano nella circolare n.13 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 13 giugno 2024. In questa sede l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel calcolo i costi agevolati con il Superbonus al 110% mentre sono esclusi gli immobili su cui è stato applicato il Superbonus ad aliquota ridotto (cioè al 90% o al 70%).
L’extra tassa, inoltre, non si applica soltanto a coloro che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Invece la tassa del 26% non ha applicazione se il contribuente ha indicato le spese del Superbonus nella Dichiarazione dei redditi.
Questa precisazione era necessaria per limitare il campo di applicazione della nuova tassa, cosa che in precedenza non era stata specificata.
Extra tassa Superbonus, cosa cambia rispetto al passato?
Le nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate vanno a modificare parzialmente la disciplina in vigore. Prima la legge non faceva distinzione e applicava l’extra tassa Superbonus a tutti coloro che avevano eseguito interventi agevolati al 110% e poi venduto l’immobile.
Ora, invece, entra in vigore un criterio diverso per calcolare il prezzo di base. Precisamente per ottenere il prezzo base si tiene conto delle varie voci di ristrutturazione che vanno scalati dalla plusvalenza (ad esempio i lavori di ammodernamento).
Come le nuove regole le spese sostenute (e poi recuperate) con il Superbonus 110% non fanno parte del calcolo complessivo della plusvalenza sul quale si calcola la tassa. Il risultato è meno vantaggioso: vuol dire che, rispetto a quanto stabilito lo corso anno, i contribuenti pagheranno di più.