Superbonus e cessione del credito: eccezioni e requisiti dopo il decreto blocca cessioni

Il mondo delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus 110% ha subito un’importante svolta con l’entrata in vigore del decreto Blocca Cessioni il 17 febbraio 2023. Questa normativa ha imposto un divieto generalizzato per l’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura, sollevando interrogativi su come continuare a beneficiare di tali agevolazioni. In questo articolo, esploreremo le eccezioni e i requisiti che consentono ancora l’utilizzo di questi strumenti, analizzando le diverse tipologie di bonus e lo stato di avanzamento dei lavori.

La sospensione del superbonus e delle agevolazioni fiscali

Come noto, il decreto Blocca Cessioni del 17 febbraio 2023 ha posto un freno netto alla pratica della cessione del credito e dello sconto in fattura per tutte le spese relative ai lavori agevolati con superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, sismabonus acquisti, bonus barriere architettoniche, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per auto elettriche. Secondo quanto riportato da Edilportale, da tale data, la possibilità di recuperare le spese tramite la cessione del credito è stata esclusivamente sostituita dalla detrazione Irpef, nella percentuale prevista dal bonus di riferimento.

Eccezioni e requisiti da rispettare

Lo stop alla cessione del credito, sia attraverso la cessione diretta del beneficiario sia mediante lo sconto in fattura con cessione del credito all’impresa, è un divieto generalizzato imposto dal DL 11/2023. Tuttavia, alcune eccezioni sono previste, alcune delle quali già contemplare nel testo originario del decreto, mentre altre sono state aggiunte nel corso dell’iter parlamentare.

È importante sottolineare che l’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura è consentito per i lavori già avviati alla data di entrata in vigore del decreto Blocca Cessioni, ovvero prima del 17 febbraio 2023. Tuttavia, esistono specifici requisiti da rispettare per ciascuna categoria di lavori agevolati con il superbonus e i bonus edilizi.

Cessione del credito per il superbonus 110% – 90%: requisiti per ogni categoria di lavoro

A partire dal 16 febbraio 2023, è ancora possibile utilizzare la cessione del credito per le seguenti categorie di lavori, a condizione che siano rispettati determinati requisiti:

  1. Lavori su Villette Unifamiliari: Presentazione CILA.
  2. Lavori in Condomini: Delibera assembleare e presentazione CILA.
  3. Demolizione e Ricostruzione: Presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  4. Lavori per IACP, Cooperative di Abitazione a Proprietà Indivisa ed Enti del Terzo Settore: Essere già costituiti e rispettare i requisiti dalla data di avvio dei lavori fino alla fine della fruizione dell’agevolazione.
  5. Interventi su Immobili Danneggiati dai Terremoti e da Eventi Meteorologici nelle Marche dal 15 Settembre 2022.

Per coloro che non hanno presentato la CILA entro il 16 febbraio 2023 o richiesto il permesso di costruire, l’unica opzione rimane la detrazione delle spese dall’IRPEF.

Bonus barriere architettoniche 75%: scelte possibili

Per il Bonus Barriere Architettoniche al 75%, chi ha già avviato i lavori o presentato la comunicazione/titolo abilitativo può ancora scegliere tra lo sconto in fattura e la cessione del credito. Chi non rispetta tali requisiti avrà come unica opzione la detrazione Irpef del 75%.

In conclusione, nonostante il decreto Blocca Cessioni abbia posto restrizioni sull’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura per il Superbonus 110%, alcune eccezioni permettono ancora l’uso di questi strumenti, purché siano rispettati i requisiti specifici per ciascuna categoria di lavori. È fondamentale essere al corrente di tali disposizioni per massimizzare i benefici fiscali e procedere correttamente con le pratiche richieste.

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